RESPONSABILITA’ DEI DIRETTORI GENERALI AI SENSI DELL’ART 2396 Cc: IMPOSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE AL DI FUORI DELLA FATTISPECIE LEGALE
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di ImpresaDott.ssa Farini (pres.), Dott.ssa Guzzo, Dott. Zanon (rel.)
17 dicembre 2015 n. 8450/2015 R.G.
NEL CASO IN CUI
il fallimento invochi la responsabilita’, ai sensi dell’art. 2396 cc, del direttore generale di una srl
IL GIUDICE
- rilevato che l’art. 2396 cc estende ai direttori generali la disciplina della responsabilita’ degli amministratori in presenza di determinati presupposti (nomina da parte dell’assemblea o dell’atto costitutivo);
- rilevato che deve riconoscersi a tale norma carattere eccezionale e se ne deve dunque escludere l’applicazione oltre i casi dalla stessa espressamente contemplati;
HA RITENUTO
di respingere la domanda di autorizzazione del sequestro conservativo, preordinata all’esperimento dell’azione di responsabilita’, verso il direttore generale la cui nomina non trovava fonte ne’ in una delibera assembleare ne’ nell’atto costitutivo.
(a cura di Stefano Brighenti)
Inserito il 14.03.2016
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