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DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEL SOCIO NON AMMINISTRATORE EX ART. 2476 CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa A. M. Marra
03.08.2015 n. 4052/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

in sede di ricorso ex art. 700 e 669 ter e ss cpc, prodromico all’impugnazione di decisioni di soci di srl a) il socio non amministratore sia stato autorizzato, con decreto inaudita altera parte, stante l’imminenza della scadenza del termine per l’impugnativa, a consultare ed estrarre copia, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cc, del libro delle deliberazioni assembleari; b) il predetto decreto abbia rinviato al contraddittorio delle parti la delibazione sull’ulteriore richiesta del ricorrente di consultazione ed estrazione di copia di tutti i libri sociali e di tutta la documentazione relativa all’amministrazione della società dall’anno 2010 all’anno 2015;

IL GIUDICE

nel contraddittorio delle parti,

- preso atto dell’eccezione formulata dall’amministratrice unica (socia e coniuge del ricorrente) e dalla societa’ resistenti di abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente in quanto esercente attività asseritamente concorrenziale;

- ritenuto, altresi’, il carattere emulativo della richiesta del ricorrente di accesso alla documentazione e ai libri sociali relativi al periodo in cui lo stesso ricopriva la carica di amministratore;

- rilevato, peraltro, che il diritto del socio ex art. 2476, comma 2, cc non può essere pretermesso, dovendo lo stesso, piuttosto, essere modulato, quanto alle modalità attuative, per evitare forme di esercizio abusivo del diritto ed il conseguimento di finalita’ diverse da quella conoscitiva, propria del diritto di accesso alla documentazione;

HA RITENUTO

-              di confermare il decreto inaudita altera parte;

-              di ordinare alla societa’ e all’amministratrice unica l’accesso da parte di professionista del ricorrente limitatamente ai libri sociali e alla documentazione amministrativa di formazione successiva alla revoca della carica gestoria del ricorrente, con facoltà delle resistenti di oscurare eventuali dati sensibili;

-              di fissare una penale (nella specie di € 100,00) per ogni ingiustificato rifiuto dell’esercizio del diritto di accesso con le modalita’ sopraindicate.  

  (a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 17.03.2016