IL DIRITTO DI ACCESSO EX ART. 2476 C.C. NON PUO’ RITENERSI LIMITATO AL SUO ESERCIZIO IN SEDE ASSEMBLEARE.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA28.01.2016 n. 8628/2015 R.G.
dott. L. Boccuni
NEL CASO IN CUI
il socio non amministratore di una s.c.a.r.l abbia promosso ricorso ex art. 700 cpc chiedendo, nell’esercizio del diritto di cui all’art. 2476 cc, di avere accesso ai preventivi e ai contratti conclusi dalla societa’ consortile, e la societa’ si sia costituita eccependo l’esercizio in mala fede del diritto da parte del socio asseritamente concretizzatasi nella sua richiesta incessante di consultazione e nel mancato esercizio del diritto ad ottenere le informazioni nel corso delle riunioni assembleari
IL GIUDICE
rilevato come le ripetute richieste di consultazione del ricorrente non integrassero l’esercizio in mala fede del diritto posto che dette richieste risultavano sufficientemente chiare e circoscritte nell’oggetto ma, a fronte delle stesse, il ricorrente non aveva mai ottenuto tutta la documentazione richiesta;
rilevata l’insussistenza, nel caso di specie, di una norma statutaria che imponesse l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale in sede assembleare ed essendo il diritto di accesso riconosciuto al socio non amministratore indipendentemente dalle informazioni che si potrebbero trarre dalla documentazione depositata in ambito assembleare ed in occasione delle relative convocazioni;
rilevata l’urgenza del socio di verificare la documentazione richiesta, non essendo possibile condizionare l’esercizio del diritto alla convocazione assembleare
HA RITENUTO
di accogliere il ricorso cautelare, ordinando alla societa’ convenuta di consentire l’accesso, presso i luoghi di custodia, alla documentazione richiesta.
(a cura di Patrizia Giannetta)

Inserito il 19.03.2016
|