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MANCANZA DEI REQUISITI PER I BENEFICI DELL’ART. 2409 COMMA 3 CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE
Dott.ssa Manuela Farini
Dott.ssa Liliana Guzzo
Dott.ssa Anna Maria Marra
21.10.2015 n. 2060/2015 V.G.

 

NEL CASO IN CUI

in una spa, nel corso di una denunzia al tribunale, sia nominato un nuovo amministratore unico che chieda la sospensione del procedimento ex art. 2409 cc

IL GIUDICE

dichiarato che nella specie non sono note le qualita’ professionali del nuovo amministratore e, anzi, l’essere egli ex dipendente della societa’ non offre garanzie di indipendenza dei suoi accertamenti relativi irregolarita’ denunciate contro l’ex amministratore e i rimedi per superarle;

dichiarato che, tra l’investitura nella carica e l’udienza di discussione, il nuovo amministratore non ha adottato iniziative dirette a sanare il deficit di informazioni lamentato dal collegio sindacale poiche’ egli non ha neppure chiesto di essere ascoltato dal tribunale sui profili oggetto di denuncia;

dichiarato che non ogni sostituzione dell’amministratore provoca le conseguenze dell’art. 2409 comma 3 cc

HA RITENUTO

di non sospendere il procedimento. 

                                                                                                                         (a cura di Mattia Carlotto)

 

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Inserito il 12.04.2016