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RESPONSABILITA’ GESTORIA NELLE SRL: PRESUPPOSTI DI CONFIGURABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI FATTO; ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE GENERALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa A.M. Marra
3.10.2015 n. 4869/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

in sede di ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto dal Curatore del fallimento di una srl nei confronti dell’ex amministratore e del direttore generale, preteso amministratore di fatto, il ricorrente assuma la responsabilita’ dei resistenti per mancata tenuta di libri sociali, false ed irregolari fatturazioni, irregolare tenuta delle scritture contabili, violazione di obblighi tributari e ritardata presentazione di istanza di fallimento in proprio;        

IL GIUDICE

- rilevato che, con riguardo all’ex amministratore – rimasto contumace – ricorrono i requisiti del fumus boni iuris, in relazione alla responsabilita' derivante dalla violazione degli obblighi tributari (comprovata dagli avvisi di accertamento prodotti) e del periculum in mora, consistente nel pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale a fronte della gravita' delle violazioni in materia tributaria e della conseguente inaffidabilita’ dell’ex amministratore:

- rilevato che nei confronti del preteso amministratore di fatto non risulta sufficientemente comprovato il condizionamento delle scelte operative e l’incidenza sulla formazione della volonta’ gestoria in maniera continuativa e sistematica (Cass. 15600/2014);

- rilevato che nelle srl una responsabilita’ del direttore generale non e' configurabile, in quanto prevista, ai sensi dell’art. 2396 cc, per le sole spa e cio’ nonostante l’ampio disposto dell’art. 146 l. fall. non distingua tra spa e srl;

- rilevato, in ogni caso, nella specie non risulta la specifica fonte della carica (nomina da parte dell’assemblea o dell’atto costitutivo), richiesta dall’art. 2396 cc ai fini dell’estensione al direttore generale della disciplina della responsabilita' gestoria;

HA RITENUTO

- di autorizzare la chiesta misura cautelare nei confronti dell’ex amministratore;

- di rigettare il ricorso quanto al preteso amministratore di fatto e direttore generale, con compensazione delle spese stante la controvertibilita' delle questioni affrontate.

 (a cura di Barbara Baessato) 

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Inserito il 03.05.2016