IMPUGNATIVA DI DELIBERA ASSEMBLEARE; RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L.Boccuni
sent. 22.01.2016 n. 205/2016
NEL CASO IN CUI
due soci (uno dei quali, ex consigliere, precedentemente escluso dalla compagine sociale con delibera del Cda, oggetto di pendente giudizio di impugnazione) abbiano impugnato la delibera assembleare di una banca con la quale era stato disposto il rinnovo delle cariche sociali, allegando: a) la violazione delle norme statutarie per mancata indicazione nelle schede di votazione, accanto ai candidati alternativi, dei nominativi di tutti i consiglieri in scadenza; b) l’ anticipo delle operazioni di voto prima della conclusione della discussione; c) l’illegittima influenza sull’assemblea da parte del Cda
IL GIUDICE
disposta nei confronti del socio escluso la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc sino alla decisione della causa di impugnazione della relativa delibera di esclusione;
rilevato preliminarmente che non vi e' cessazione della materia del contendere per intervenuta successiva fusione per incorporazione della banca convenuta in altra banca, permanendo l’interesse del socio a verificare la legittimita' della delibera;
rilevato che nella fattispecie sono state rispettate le norme statutarie relative al rinnovo delle cariche sociali, essendo stati esclusi dalle liste elettorali solo i nominativi dei consiglieri in scadenza non piu' rieleggibili;
che l’anticipo delle operazioni di voto e' stato deliberato dall’assemblea all’unanimita', e quindi anche con il voto favorevole dell’altro socio opponente;
che l’asserita illegittima influenza del Cda sull’assemblea non ha alcun fondamento probatorio;
HA RITENUTO
di rigettare l’impugnazione proposta, con condanna dell’attrice alla rifusione delle spese processuali.
(a cura di Sabrina Fattore)

Inserito il 06.05.2016
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