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IN DIFETTO ASSOLUTO DI CONTABILITA’ IL DANNO PER CUI E’ TENUTO L’AMMINISTRATORE DI SRL SI LIQUIDA IN VIA PRESUNTIVA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa A.M. Marra (Pres. Rel.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni
sent., 1.10.2015, n. 3144/2015

NEL CASO IN CUI 

il curatore di una srl in crisi irreversibile dal 2008, ma dichiarata fallita solo nel 2012, agisca con l’azione sociale di responsabilita’ contro l’amministratore per la mancata tenuta delle scritture contabili e illecita prosecuzione dell’impresa

IL GIUDICE 

rilevato che la srl era stata messa in liquidazione ad aprile 2009;

che fino al settembre 2011, quando vennero rassegnate le dimissioni, la carica di liquidatore era stata ricoperta dall’amministratore unico;

che successivamente, fino al fallimento, era stato liquidatore ed unico socio uno straniero, resosi oltretutto irreperibile;

che, convocato per chiarimenti dal curatore, l’ex amministratore non si era presentato;

che il curatore non aveva rinvenuto, nemmeno presso i professionisti della srl in bonis, le scritture contabili, e pertanto non era stato in grado di ricostruire il patrimonio sociale alla data del fallimento ne’ di accertare le cause del dissesto;

che presso il registro delle imprese era stato possibile reperire unicamente i bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010, e che gia’ al 31 dicembre 2008 emergeva un patrimonio netto significativamente negativo;

che, in tale situazione, l’amministratore unico avrebbe dovuto presentare domanda di procedura concorsuale anziche’ proseguire l’attivita’ d’impresa e depauperare ulteriormente il patrimonio sociale;

che al 31 dicembre 2010 erano stati registrati il peggioramento del patrimonio netto negativo e l’incremento delle perdite di circa 700mila euro;

che la scelta di non costituirsi in giudizio aveva precluso all’amministratore della srl di svolgere elementi a suo favore

HA RITENUTO 

di accogliere l’azione di responsabilita’ promossa dal curatore fallimentare, quantificando il danno in via presuntiva sulla base della differenza tra il valore del patrimonio netto alla data in cui la srl si era sciolta e quello risultante dall’ultimo bilancio disponibile, scontando il c.d. peggioramento inerziale.

                                                                                                            (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 06.05.2016