AMMISSIBILITA’ DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO IN CASO DI RESPONSABILITA’ PER INERZIA DEL COLLEGIO SINDACALE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA23.07.2015 R.G. 9274/2014
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. A.M. Marra (Rel.); dott.ssa G. Zanon
NEL CASO IN CUI
il curatore fallimentare abbia richiesto sequestro conservativo ex artt. 671 e 669 ter c.p.c. sui beni mobili ed immobili di proprieta’ dei sindaci di una spa che, per inerzia, abbiano commesso gravi inadempienze tali da integrare violazione degli articoli 2403 e 2407 c.c.
IL GIUDICE
ritenuta, in sede di reclamo ed in conformita' del provvedimento reclamato, la sussistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, tenuto conto
- del fatto che l’insindacabilita' nel merito delle scelte gestionali da parte degli amministratori non esime i sindaci dall’esecuzione di atti di ispezione e di controllo, anche individuali, e dal richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali;
- del fatto che, ai fini della configurabilita' dell’inosservanza del dovere di vigilanza, e' sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimita' e regolarita' cosi' da non assolvere l’incarico con diligenza correttezza e buona fede;
- del fatto che in relazione al nesso di causa la responsabilita' solidale di amministratori e sindaci si estende al contenuto della gestione nel caso in cui il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato;
- del rilevante divario tra il verosimile credito risarcitorio del Fallimento e il patrimonio aggredibile, idoneo ad integrare il secondo requisito
HA RITENUTO
di rigettare il reclamo confermando il provvedimento di sequestro conservativo emesso.
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 09.05.2016
|