Menu
Novità:

Indici

CRITERI E LIMITI NELLA VALUTAZIONE DELLE SCELTE GESTORIE IN SEDE CAUTELARE STRUMENTALE ALL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 2476, COMMA 1 E 3, CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa A.M. Marra
3.07.2015 n. 11023/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

in sede di ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto dal socio di srl in liquidazione nei confronti degli amministratori strumentale all’azione di responsabilita’ ai sensi dell’art. 2476, comma 1 e 3, cc, i il ricorrente assuma la responsabilita’ dei resistenti: a) per la vendita dell’azienda alla neo costituita societa’ tra i medesimi amministratori ad un prezzo inferiore al reale valore, come da CTU esperita in altro procedimento cautelare tra le medesime parti; b) per lo storno di ricavi correlati a contratti di appalto poi risolti dagli amministratori, onde consentirne una nuova stipula da parte della societa’ cessionaria neo costituita; c) per ib pagamenti non giustificati a favore del direttore tecnico e per compensi non deliberati dall’assemblea in favore dell’amministratore unico e liquidatore           

IL GIUDICE

- rilevato che, quanto alla vendita dell’azienda ad un prezzo inferiore al reale valore, non risulta sussistente la responsabilita’ degli amministratori in ragione: a) della plausibile fondatezza delle critiche dei resistenti ai criteri di stima utilizzati dal CTU; b) dell’assenza di repliche del ricorrente sul punto; c) della incompatibilita’ con il procedimento cautelare dei pur necessari approfondimenti istruttori, comunque non invocati dal ricorrente;

- rilevato che, quanto ai contratti di appalto non trasferiti per effetto della cessione d’azienda, ma risolti subito dopo trattenendo presso la cedente solo una percentuale dei ricavi derivanti dall’esecuzione dei contratti medesimi, non risulta sussistente la responsabilita’ degli amministratori a fronte dell’assenza di pregiudizio riconducibile alla scelta gestoria dei resistenti;

- rilevato che, quanto ai pagamenti non giustificati a favore del direttore tecnico, non risulta sussistente la responsabilita’ degli amministratori stante l’esistenza di un titolo per i predetti pagamenti e l’assenza di elementi per sostenere la non effettivita’ delle prestazioni rese;

- rilevato che, quanto ai compensi non deliberati in favore dell’amministratore unico e liquidatore, non risulta sussistente la responsabilita’ degli amministratori stante la naturale onerosita’ di entrambe le cariche e stante altresi’ l’assenza di contestazioni circa la congruita’ di detti compensi e dunque l’assenza di prova di danno per la societa’;              

HA RITENUTO

di rigettare il ricorso.

 (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 09.05.2016