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AZIONI EX ART. 2394 CC ED EX ART. 2395 CC IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (SUBAPPALTO) E DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IMPUTABILI AGLI AMMINISTRATORI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa A. M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 16.03.2016, n. 554/2016

NEL CASO IN CUI

il subappaltatore agisca per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori dell’appaltatore e del committente (il cui unico socio era l’appaltatore medesimo ed i cui amministratori coincidevano parzialmente con quelli dell’appaltatore), imputando ai primi di avere dolosamente taciuto la insolvenza o comunque la grave crisi della societa’ – successivamente posta in liquidazione, poi ammessa alla procedura di concordato preventivo ed infine fallita – e di avere esposto nel bilancio dati non veritieri, con il preordinato proposito di non pagare il corrispettivo del subappalto ed arricchire il patrimonio della committente, ed al committente di esserne complice e beneficiario

IL GIUDICE

rilevato che la domanda di arricchimento ex art. 2041 cc era stata formulata dall’attore nei confronti del committente solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e quindi tardivamente;

rilevato che nelle more del giudizio era stato dichiarato il fallimento dell’appaltatore e pertanto l’azione di responsabilita’ ex art. 2394 cc era avocata alla competenza esclusiva del curatore fallimentare;

rilevato che l’inadempimento di una societa’ di capitali non implica di per se’ la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dei terzi ex art. 2043 e 2395 cc, essendo a tal fine necessario il compimento da parte di fatti illeciti dolosi o colposi che abbiano cagionato un danno diretto, ritenuti insussistenti nel caso esaminato, non essendo ravvisabili nella fattispecie i dedotti reati di truffa  e di insolvenza fraudolenta per carenza di prova dei relativi elementi costitutivi;

rilevato che il danno ex art. 2043 e 2395 cc derivante dalle asserite falsita’ di bilancio presuppone la prova del legittimo affidamento riposto su di esso, ma che l’attore non aveva neppure offerto di provare un suo esame del bilancio prima della conclusione del subappalto;

HA RITENUTO

inammissibile la domanda di arricchimento ex art. 2041 cc;

improcedibile l’azione di responsabilita’ ex art. 2394 cc;

infondata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 e 2395 cc.

                                                                                                                 (a cura di Luca Vedovato)

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Inserito il 19.06.2016