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FINANZIAMENTI PER ACQUISTARE AZIONI DI BANCA POPOLARE. LE PRIME ORDINANZE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott. A. M. Marra
27.04.2016 n. 10396/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

  i ricorrenti, titolari di c/c affidati, siano stati finanziati dalla Banca mediante il sistema dell’elasticita’ di cassa per acquistare proprie azioni e obbligazioni convertibili, chiedendo all´esito del forte deprezzamento dei titoli un provvedimento d´urgenza per inibire la richiesta di pagamento dei saldi passivi

IL GIUDICE

  rilevato

  - quanto al periculum, che la intenzione della Banca di rientrare dai passivi era palesata dalla comunicazione di sconfinamento, con la prospettiva di pregiudizi imminenti ed irreparabili all´organizzazione di vita anche personale dei ricorrenti;

  - quanto al fumus, che e’ applicabile l´art. 2358 cc stante il rinvio dell´art. 2519 cc, e quindi, in riferimento ai c/c per cui e’ appurata la correlazione tra finanziamento e acquisto o sottoscrizione di azioni (non risultando in sede di cognizione sommaria elementi sufficienti per parificare azioni ed obbligazioni convertibili), opera il divieto generale dell’art. 2358 comma 1 cc, non essendo state provate dalla Banca (onerata per il principio di vicinanza) le condizioni legittimanti dell’art. 2358 comma 2 cc, con la conseguente comminatoria non solo di responsabilita’ per l’organo gestorio, ma anche di nullita’ per le operazioni di finanziamento, senza limitazioni quanto alla legittimazione a farla valere

HA RITENUTO

  di inibire la richiesta di rientro dal passivo dei c/c interessati dalla operazione di finanziamento per l´acquisto di azioni della Banca.

(a cura di Marcello Maggiolo)

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Inserito il 23.06.2016