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RINNOVO DELLA DELIBERA CON CUI SI RATIFICA LA REVOCA DI AMMINISTRATORE UNICO DI S.R.L.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 1.3.2016, n. 360/2016

NEL CASO IN CUI

sia assunta delibera di revoca di amministratore unico di srl con contestuale nomina del nuovo amministratore e poi sia presa una seconda delibera di conferma della prima

IL GIUDICE

rilevato che

- la societa’ dopo la revoca ha deliberato di rinnovare la revoca stessa e la nomina del nuovo amministratore;

- l’art. 2377 comma 8 cc subordina la preclusione della pronuncia di invalidita’ della delibera impugnata al fatto che la nuova delibera non presenti vizi di violazione di legge o statuto;

- la decisione che ha sostituito la prima non è impugnata e quindi è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;

- in ogni caso una autonoma impugnazione della seconda delibera non sarebbe proponibile nel giudizio di impugnazione della prima perché risulterebbe violato il divieto dei nova

HA RITENUTO

di non poter procedere nel decidere riguardo all’invalidita’ della nuova delibera.

                                                                                                               (a cura di Mattia Carlotto)

 

 






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Inserito il 27.06.2016