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LA DELIBERA CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE DI REVOCARE L’AMMINISTRATORE DI Srl NON ESIGE IMPUGNAZIONE AUTONOMA PUR DOVENDO RISULTARE NON CONTRARIA A LEGGE O STATUTO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 1.3.2016, n. 360/2016

NEL CASO IN CUI

sia assunta delibera di revoca di amministratore unico di srl con contestuale nomina del nuovo amministratore e successivamente sia presa una seconda delibera di iconvalida e conferma della prima

IL GIUDICE

rilevato che

- l’art. 2377 comma 8 cc subordina la preclusione alla pronuncia di annullamento o nullita’ della delibera impugnata e poi sostituita al fatto che la nuova delibera sia immune da vizi derivanti da violazione di legge o statuto;

- la norma predetta richiede che la verifica della mancanza di vizi sia necessaria sia necessaria indipendentemente dalla autonoma impugnazione della seconda delibera;

- si deve comunque verificare che la nuova delibera ha rimosso i vizi della precedente, sia pure ai limitati fini della rinnovazione;

- si deve infine verificare l’interesse ad ottenere la pronuncia di invalidita’ richiesta

HA RITENUTO

sufficiente l’accertamento incidentale, ai fini della rinnovazione, della mancanza di vizi della seconda delibera, e che percio’ la seconda delibera ha effetto sostitutivo.                                                 

                                                                                                            (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 27.06.2016