TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' E RELATIVE RESPONSABILITA'
dott.ssa M. Farini (Pres. rel.);dott.ssa L. Guzzo;dott. L. Boccuni
sent.,17.03.2016,n. 587/2016
NEL CASO IN CUI
disposta la trasformazione di una societa’ di persone in srl, con ingresso di nuovi soci, questi abbiano agito per il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc nei confronti dell’altro (originario) socio e dello stimatore incaricato della relazione ex art. 2500 ter cc, imputando a quest’ultimo di aver negligentemente prospettato una situazione economica e finanziaria della societa’ diversa da quella reale, e al primo di esserne stato consapevole (da un lato violando il dovere di correttezza di cui all’art. 1337 cc e dall’altro rendendosi responsabile dimala gestio nella sopravvalutazione dell’attivo patrimoniale)
IL GIUDICE
rilevato innanzitutto che la transazione intervenuta nelle more del giudizio tra gli attori e il socio convenuto riguardava solo la posizione di quest’ultimo, con conseguente inapplicabilita’ dell’art 1304 cc, che presuppone la transazione dell’intero debito;
rilevato che nel caso di specie la relazione di stima di cui all’art. 2500 ter cc mirava ad un valutazione della consistenza patrimoniale della societa’ a beneficio dei creditori sociali, e non ad una valutazione dell’avviamento e delle prospettive reddituali della societa’ in trasformazione, e che era onere dei nuovi soci ricercare anche aliunde informazioni sulla consistenza della societa’;
rilevato che il lasso di tempo trascorso tra la relazione di stima e la contestazione della stessa e la gestione avvenuta in tale lasso di tempo giustificavano la minore consistenza patrimoniale della societa’ lamentata dagli attori;
rilevato altresi’ che il bilancio della societa’ immediatamente successivo alla relazione di stima contestata, approvato dagli stessi attori, riportava valori in linea con quelli contenuti in tale perizia;
HA RITENUTO
di rigettare le domande attoree, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
(a cura di Sabrina Fattore)

Inserito il 28.06.2016
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