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AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’ E PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REGRESSO TRA AMMINISTRATORI CESSATI DI SRL

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott. L. Guzzo; dott. L. Boccuni
sent., 17.03.2016, n. 588/2016

NEL CASO IN CUI

l’ex amministratore di srl, convenuto con l’azione sociale di responsabilita’ proposta dalla srl in liquidazione ed in concordato preventivo, provveda alla chiamata in causa di altri due ex amministratori, formulando nei loro confronti domanda di manleva per la quota di danno ad essi imputabile e, nel corso del giudizio, deceduto il convenuto, la causa tra la societa' attrice e gli eredi venga dichiarata estinta a seguito dell’intervenuta transazione tra gli stessi, con conseguente prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda di manleva       

IL GIUDICE

  • rilevato che la domanda di manleva proposta dal convenuto vada qualificata, piu' correttamente, in termini di domanda di regresso ai sensi dell’art. 1299 cc;
  • rilevato che il diritto di regresso ex art. 1299 cc presuppone l’esistenza e l’adempimento, da parte di un coobbligato, di una specifica obbligazione solidale;
  • rilevato che, nel caso di specie, la domanda di regresso sottende l’accertamento della responsabilita’ dei terzi chiamati, i cui elementi costitutivi non sono stati ne’ tempestivamente allegati, ne’ provati dal convenuto;
  • rilevato che, comunque, non risulta accertata in giudizio neppure la responsabilita’ del convenuto, non essendovi stato, peraltro, alcun riconoscimento di responsabilita' dell’ex amministratore nell’intervenuto accordo transattivo

HA RITENUTO

di rigettare la domanda del convenuto nei confronti dei terzi chiamati, con condanna alla rifusione in favore di questi ultimi delle spese processuali. 

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 05.07.2016