IRRESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE VERSO I CREDITORI SOCIALI NEL CASO DI INCAPIENZA PRECEDENTE LA ESTINZIONE DELLA SOCIETA’
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni
sent., 17.03.2016, n. 586/2016
NEL CASO IN CUI
il creditore sociale agisca in giudizio nei confronti del liquidatore lamentando la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese sulla base di un bilancio senza appostazione del suo credito e di un fondo rischi
IL GIUDICE
rilevato che la incapienza della società, perdurante e risalente nel tempo, si era protratta fino alla chiusura della liquidazione della societa';
rilevato che anche il bilancio finale di liquidazione era chiuso in perdita;
rilevato che, di conseguenza, neppure la eventuale appostazione di un fondo rischi avrebbe consentito il soddisfacimento dei creditori sociali;
rilevata la mancata prova della causalita’ tra la denunciata mala gestio e il danno corrispondente al mancato soddisfacimento del credito;
HA RITENUTO
di rigettare la domanda attorea, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Alessia De Pra)
Massime ulteriori:
INACCOGLIBILE L’AZIONE REVOCATORIA CON OGGETTO DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Inserito il 16.07.2016
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