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CONCORDATO PREVENTIVO ED ESECUZIONE SPECIFICA DI UN PRELIMINARE DI VENDITA GIA’ SCIOLTO: IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATE-RIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 05.02.2016, n. 291/2016

NEL CASO IN CUI

  fra due srl sia sorta controversia sulla efficacia di un preliminare di cessione di quote, per cui a) la srl promittente venditrice ha instaurato l’azione di cui all’art. 2932 cc deducendo l’altrui inadempimento; e b) dal canto suo, la srl promissaria acquirente ha ottenuto il decreto ingiuntivo per la restituzione dell’acconto-prezzo, allegando nel giudizio di opposizione l’avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale

IL GIUDICE

  rilevato che, a fronte di una proposta di novazione formulata dalla srl promittente venditrice a pena di decadenza dell’accordo contrattuale, espressamente rifiutata dalla srl promissaria acquirente, il preliminare doveva ritenersi sciolto per mutuo consenso;

 che, dopo l’ammissione al concordato della srl promissaria acquirente, il commissario giudiziale aveva ratificato l’avvenuto scioglimento del suddetto preliminare, proseguendo legittimamente il procedimento avviato dalla srl promissaria acquirente per la restituzione dell'acconto-prezzo da essa corrisposto;

HA RITENUTO

  - improcedibile, anche alla stregua dell’art. 168 l. fall., la domanda di esecuzione specifica del preliminare di cessione di quote, e

  - infondata l’opposizione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla srl promissaria acquirente.

                                                                                                        (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 16.07.2016