REVOCA IN VIA CAUTELARE DELL’AMMINISTRATORE DI SRL CHE AGISCE IN CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE IN PRESENZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA E SENZA L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA'
dott. L. Boccuni
17.06.2016 n. 3221/2016 R.G.
NEL CASO IN CUI
richiesta a sensi dell’art 2476, comma 3 cc la revoca cautelare di uno di due amministratori per aver agito in conflitto di interessi opponendosi, a cio' facoltizzato dallo statuto, all’atto gestorio dell’altro, con pregiudizio della societa', impedita, in tal modo, di ottenere lo sfratto del conduttore di un suo immobile, moroso e parte sostanzialmente correlata dell’amministratore revocando e sollevata da quest’ultimo l’eccezione di compromesso
IL GIUDICE
rilevato
che la domanda cautelare di revoca dell’amministratore per irregolarita' gestoria in caso di controversia oggetto di clausola compromissoria va proposta avanti il giudice che sarebbe stato competente a conoscere il futuro giudizio di merito che, non essendo stata dedotta pretesa risarcitoria rispetto alla quale la misura della revoca possa assurgere a rimedio conservativo ed in difetto di diversa precisazione deve identificarsi come quello rivolto ad ottenere la revoca dell’amministratore in via definitiva;
quanto al fumus che anche l’amministratore di srl e' tenuto a non porre in essere atti conflittuali con l’interesse della societa' amministrata, rientrando detto obbligo nel contesto del comportamento doveroso imposto dalla legge al fine di preservare il patrimonio sociale, pregiudicato, nella fattispecie dagli ostacoli frapposti all’ottenimento della disponibilita' dell’immobile al fine di ricollocarlo sul mercato onde trarne remunerazione;
quanto al periculum che l’attivita' ostativa al recupero del cespite locato e dei relativi corrispettivi posta in essere dall’amministratore revocando comporta il pericolo di ulteriore indebitamento
HA RITENUTO
di revocare l’amministratore convenuto, provvedendo anche in ordine alla regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza attesa la natura anticipatoria della misura cautelare, idonea a mantenere stabilita' a prescindere dall’inizio della causa di merito.
(a cura di Renato Pastorelli)
Inserito il 17.07.2016
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