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COMMISSARIO STRAORDINARIO IN REGIME DI PROROGATIO, LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DI RESPONSABILITA' VERSO AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI DI BANCA E PRESUPPOSTI PER IL SEQUESTRO CONSERVATIVO.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo
18.04.2016 n. 9182/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

richiesto il sequestro conservativo nei confronti dei disciolti organi amministrativi e di controllo di un istituto di credito, convenuti con azione di responsabilita' promossa dal commissario straordinario in prorogatio ex art 70, comma 6 TUB e proseguita dall’amministratore, contestandosi l’effettuazione di operazioni a fronte di giudizi di merito creditizio lacunosi, carenti o negativi ovvero di pareri privi di commenti idonei alla valutazione dei rischi e l’assenza di adeguate garanzie

IL GIUDICE

rilevato

quanto alla legittimazione, che non e' ipotizzabile la banca sia priva di organo gestorio nel periodo di proroga di cui all’art. 70, comma 6 d.lgs. 01.09.1993 n. 385 disponendo l’art. 72, comma 3 che le funzioni degli organi straordinari iniziano con il loro insediamento e cessano senza deroghe col passaggio delle consegne agli organi subentranti;

quanto al fumus che esula dall’area di insindacabilita' delle scelte gestionali l’imprudente erogazione di finanziamenti senza idonea istruttoria atta a consentire adeguata valutazione del rischio sotto il profilo della fattibilita' dei progetti finanziati, della capacità di rimborso dei soggetti affidati, della sufficienza delle garanzie prestate, della completezza e della veridicita' delle informazioni fornite ovvero senza il rilascio di sufficienti garanzie;

quanto al periculum che esso, desumibile sia da elementi obiettivi concernenti la capacita' patrimoniale del debitore in rapporto all’entita' del credito, sia da elementi soggettivi attinenti comportamenti del debitore, risulta concretizzato dal conferimento di beni in fondo patrimoniale effettuato a ridosso delle ispezioni dell’Autorita' di Vigilanza o da trasferimenti di proprieta' immobiliari con costituzione a favore del disponente di diritti di abitazione sui medesimi immobili o dalla stipulazione di mutui ipotecari con costituzione di garanzie reali sugli immobili di proprieta' o dalla liquidazione del patrimonio e dal trasferimento del debitore all’estero o dall’effettuazione di bonifici verso l’estero o dalla sottoscrizione di polizze vita per importi rilevanti

HA RITENUTO

che pur in regime di prorogatio ex art 70, comma 6 TUB il commissario straordinario conserva i poteri che gli sono propri ed e' pertanto legittimato all’esercizio dell’azione di responsabilità ed ha autorizzato il sequestro conservativo richiesto.

(a cura di Renato Pastorelli)

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Inserito il 17.07.2016