IL SOCIO DI SOCIETA’ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE NON PUO’ AGIRE EX ART. 2476 COMMA 6 CC SE LA PRETESA NON RISULTA DAL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata In Materia di Impresadott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa G. Zanon
sent., 06.04.2016, n. 802
NEL CASO IN CUI
il socio di una societa' cancellata, socia di altra societa' poi fallita, abbia agito nei confronti dell'amministratore di questa assumendo di aver acquisito con la cancellazione della societa' tutti i diritti e le azioni facenti capo alla stessa
IL GIUDICE
Rilevato che in sede di cancellazione della societa' al socio vengono trasmessi i diritti e le azioni gia' intraprese ma non anche aspettative ancorche' azionabili, salvo quelle appostate nel bilancio finale di liquidazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciate
HA RITENUTO
infondata l'azione del socio in quanto la deliberata azione non e' stata esercitata prima della cancellazione della societa', la quale quindi cosi' dimostra di aver rinunciato ai diritti non previsti nel bilancio finale di liquidazione.
(a cura di Marco Toso)

Inserito il 25.07.2016
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