NELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO SOCIO IL DANNO RISARCIBILE E’ SOLO QUELLO DIRETTAMENTE CAUSATO DALL’AZIONE DELL’AMMINISTRATORE E NON QUELLO DERIVANTE DALLA DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa G. Zanon
sent., 06.04.2016, n. 802
NEL CASO IN CUI
la societa' risultante dalla fusione di altre societa' abbia agito ex art. 2476 c.c. facendo valere la responsabilita' dell'amministratore di una societa' fallita per avere, con il suo comportamento, reso impossibile recuperare i cospicui finanziamenti effettuati alla societa' poi fallita da una delle societa' partecipanti alla fusione
IL GIUDICE
rilevata la legittimazione attiva della societa' risultante dalla fusione, e osservato che in caso di fallimento al curatore spettano le azioni di responsabilita' sociale e dei creditori sociali, restando ai soci quella di cui all'art. 2476 c.c. per ottenere il risarcimento del solo danno prodotto direttamente nel patrimonio del socio
HA RITENUTO
di respingere l'azione proposta per la mancanza di un danno diretto patito dal socio.
(a cura di Marco Toso)
Inserito il 26.07.2016
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