Menu
Novità:

Indici

DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA EX ART. 2473, TERZO COMMA CC: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEGLI ALTRI SOCI.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent. 21.12.2015 n. 4135/2015

 

NEL CASO IN CUI 

 il socio di una srl, dopo avere esercitato il diritto di recesso dalla societa’ ex art. 2473 terzo comma cc, abbia convenuto in giudizio la societa’ e gli altri soci chiedendo la nomina di un esperto per la determinazione del valore di mercato della propria partecipazione e chiedendo, altresi’, la dichiarazione di inefficacia e invalidita’ del trasferimento delle quote sociali posta in essere da uno dei soci in asserita violazione del patto di prelazione a favore degli altri soci contenuto nelle norme statutarie e il conseguente risarcimento del danno

                                                                      IL GIUDICE 

  rilevato come legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento del credito da rimborso per la liquidazione del socio receduto sia solo la societa’, tenuta alla liquidazione secondo la quantificazione operata dal Giudice e non anche gli altri soci;

  rilevato che era intervenuta da parte dell’attore la rinuncia alla domanda di accertamento della invalidita’ o inefficacia della cessione della quota, che detta rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti, non richiede accettazione e configura una ipotesi di cessazione della materia del contendere la cui declaratoria ha gli effetti propri del rigetto della domanda, con la conseguenza che la parte rinunciante deve considerarsi a tutti gli effetti soccombente, non richiedendosi nessuna valutazione virtuale neppure al fine della regolamentazione delle spese di lite; 

  rilevato che non e’ connotata da dolo o colpa grave l’iniziativa del socio che, dopo aver esercitato il recesso, agisca per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del suo diritto di prelazione sull’acquisto di quote sociali, atteso che deve ritenersi controversa la questione relativa all’individuazione del momento a partire dal quale il recesso del socio produce l’effetto di far venire meno i diritti sociali e, in particolare, il diritto di ricevere le comunicazioni previste in materia di prelazione

HA RITENUTO 

 di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei soci convenuti rispetto alla domanda di accertamento del valore di liquidazione della partecipazione del socio receduto;

 di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda rinunciata dall’attore condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite; 

 di rigettare la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc formulata dal convenuto.  

                                                                                               (a cura di Patrizia Giannetta)

 

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 01.08.2016