Menu
Novità:

Indici

NULLITA’ EX ART. 2479 TER CC DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI SRL PER DIFETTO ASSOLUTO DI INFORMAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO SULLA QUOTA DEL SOCIO UNICO – DELIBAZIONE SULLA SOCCOMBENZA VIRTUALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott.ssa G. Zanon
sent., 08.03.2016, n. 450/2016

NEL CASO IN CUI

 il creditore del socio unico di srl, titolare di diritto di pegno sulla quota, citi in giudizio la societa’ per la declaratoria di nullita’ ex art. 2479 ter cc della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, allegando il difetto assoluto di informazione per omesso invio allo stesso dell’avviso di convocazione;

 rimasta la societa’ contumace, si costituisca il solo socio unico chiedendo il rigetto della domanda attorea: a) per intervenuta cessazione della materia del contendere e venir meno dell’interesse all’impugnazione a seguito della sopravvenuta estinzione del credito e del diritto di pegno; b) per difetto di interesse dell’attore, stante l’intervenuta approvazione del bilancio in assemblea successivamente riconvocata e nella quale il creditore pignoratizio aveva espresso voto contrario all’approvazione a solo motivo di evitare la cessazione della materia del contendere per non sopportare le spese del giudizio; c) per difetto di interesse dell’attore che, dopo la proposta impugnazione, aveva richiesto il fallimento della societa’;

IL GIUDICE

- rilevata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione del credito e del diritto di pegno sulla partecipazione societaria;

- considerato che la contumacia della societa’ impone di tener conto della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese del giudizio;

- visti gli artt. 2471 bis e 2352 cc, che attribuiscono il diritto di voto al creditore pignoratizio e l’art. 2479 ter cc, che sancisce la nullita’ della deliberazione assembleare per difetto assoluto di informazione;

- rilevato che, ai sensi dell’art. 2377, co. 8, cc, in caso di successiva valida deliberazione assembleare sostitutiva della prima deliberazione invalida, il giudice deve comunque provvedere sulle spese di lite;

- considerato che questa disposizione e’ applicabile anche ai casi di nullita’ della deliberazione ai sensi degli artt. 2379, u. co., e 2479 ter u. co., cc;

- rilevato infine che non interferisce con l’impugnazione della deliberazione assembleare la successiva presentazione da parte dell’attore di un’istanza di fallimento della societa’, dato che permane l’interesse ad un bilancio validamente approvato;

        HA RITENUTO

virtualmente soccombente la societa’ contumace, condannandola alla rifusione delle spese di lite.

   (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)  

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 02.08.2016