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COMPORTA DANNO POTENZIALE PER LA SOCIETA' LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CON VOTO DETERMINANTE DEL SOCIO IN CONFLITTO DI INTERESSI. INAPPLICABILITA’ ALLE SRL DELL’ART. 2374 CC

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres. e Rel.); cott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni
sent., 30.12.2015, n. 4170/2015

NEL CASO IN CUI

la socia di una srl abbia convenuto in giudizio la societa’ al fine di impugnare le deliberazioni - assunte dall’assemblea con il suo voto contrario e con quello determinante dell’altro socio – relative alla vendita di partecipazioni in spa e alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di spa partecipata, deducendo la loro annullabilita’, ex art. 2479 ter cc, per essere le stesse adottate in violazione dell’art. 2374 cc (ritenuto applicabile anche alle srl), dell’art. 2479 ter comma 1 cc e 2479 ter comma 2 cc

IL GIUDICE

rilevato preliminarmente di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabile alle srl la norma di cui all’art. 2374 cc in quanto, coerentemente con la volonta’ del legislatore di marcare la differenza tipologica tra spa e srl, per queste ultime è stato previsto un sistema di norme in cui non vi sono generalizzati rinvii alla disciplina delle spa, ma solo rinvii specifici;

rilevato che la delibera di cessione delle partecipazioni di spa, assunta con voto determinante del socio in conflitto di interessi essendo questi amministratore anche della spa, può comportare un potenziale danno alla societa’, integrando così la violazione di cui all’art. 2479 ter comma 2 cc, atteso che la genericita’ della delibera, concretantesi nella fattispecie nella mancata indicazione del prezzo unitario e del numero delle singole azioni da cedere, rende possibile la cessione ad un prezzo non congruo;

rilevato che per la delibera relativa alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, per la quale il vizio denunziato attiene ad una asserita carenza relativa di informazione inquadrata dall’attrice nel disposto dell’art. 2479 ter comma 1 cc, non risulta che la socia abbia chiesto in sede di assemblea informazioni sulla delibera in discussione che potessero colmare l’eventuale carenza relativa di informazione e che cio’ comporta l’insussistenza del vizio dedotto;

HA RITENUTO

di annullare la delibera relativa alla vendita di partecipazioni di spa in quanto assunta in violazione dell’art. 2479 ter comma 2 cc;

di rigettare la domanda di annullamento della delibera relativa alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di spa.

(a cura di Silvia Ceci)

 

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Inserito il 10.08.2016