PUBBLICITA' DELLA CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo
11.03.2016 n. 9815/2015 RG
NEL CASO IN CUI
l’ex amministratore di srl agisca in via cautelare nei confronti del nuovo amministratore unico per l’adempimento delle formalita’ pubblicitarie inerenti la propria cessazione dalla carica e la nomina del nuovo amministratore, essendo poi la segnalazione pubblicitaria intervenuta in corso di causa
IL GIUDICE
rilevata la tardivita’ nell’adempimento degli obblighi pubblicitari;
rilevato, quanto al fumus boni iuris, che nelle srl senza collegio sindacale (la’ dove non venga meno l’intero organo amministrativo) l’amministratore rimasto in carica deve adempiere (anche) gli obblighi pubblicitari relativi alla cessazione del precedente amministratore;
rilevato, quanto al periculum in mora, che il ritardo nell’adempimento dei suddetti obblighi pubblicitari puo’ arrecare pregiudizio all’ex amministratore, soprattutto nei rapporti con i terzi;
rilevata, quindi, la soccombenza virtuale del resistente;
HA RITENUTO
di dichiarare la cessazione della materia del contendere, condannando parte resistente a rifondere al ricorrente i due terzi delle spese di lite.
(a cura di Alessia De Pra)
Inserito il 08.09.2016
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