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SEQUESTRO CONSERVATIVO NEI CONFRONTI DI EX AMMINISTRATORI DI SOCIETA' FALLITA IN PRESENZA DI PERICULUM IN MORA SIA SOGGETTIVO CHE OGGETTIVO ED IRRILEVANZA DI UNA PREESISTENTE INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEL DEBITORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott.ssa L. Guzzo
08.10.2015 n. 4596/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

  sia stato proposto reclamo contestando la sussistenza sia del fumus boni juris che del periculum in mora, avverso il provvedimento per sequestro conservativo ottenuto in corso di causa dal Fallimento sui beni di ex amministratore della societa’ fallita, a tutela di una futura azione di recupero del credito risarcitorio verso lo stesso,

IL GIUDICE

  rilevato che, quanto al fumus, non fossero contestabili gli elementi di prova dei fatti di dissipazione addebitati, ed in particolare del valore reale di beni alienati sociali a prezzo irrisorio e del pagamento di canoni di locazione esorbitanti a societa' con parti correlate; che, quanto al periculum,  possono rilevare sia elementi oggettivi, come l’inadeguatezza del patrimonio del creditore, sia comportamenti, quali quelli tenuti dal reclamante, che facciano pronosticare una volonta’ di sottrarre la garanzia del credito, laddove una inadeguatezza patrimoniale del debitore che fosse già sussistente al momento del sorgere del credito, e’ inconferente nelle azioni di responsabilita’ ex art 146 l.f., ove manca un creditore consapevole di una inconsistenza siffatta,

HA RITENUTO

  di respingere il reclamo.

(a cura di Marco De Rosa)

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Inserito il 13.11.2016