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SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI DELL’EX AMMINISTRATORE E SOCI DI S.R.L. FALLITA E DEI SOCI ED AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa M. Farini
01.06.2016 n. 2202-1/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

  il Fallimento abbia proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 671 cpc sui beni dell’ex amministratore della societa’ fallita, della s.p.a. controllante e dei soci ed amministratori di quest’ultima, soci anche della fallita, a tutela di una futura azione di recupero del credito risarcitorio verso gli stessi;

IL GIUDICE

  valutata la sussistenza del fumus boni iuris quanto alla responsabilita’ sia dell’ex amministratore della fallita, per l’ampia ammissione da parte dello stesso circa i comportamenti addebitati, sia dei soci ed amministratori della controllante, per la sussistenza di plurimi elementi dimostrativi dell’attivita’ di ingerenza e direzione sulla societa' fallita medesima (anche per il tramite del controllo esercitato su quest’ultima dalla s.p.a. controllante) tali da integrare gli estremi di un’attivita’ di amministrazione di fatto degli stessi nella societa’ controllata,

 considerato invece non integrato il requisito del fumus boni iuris nei confronti della controllante, non sussistendo nel caso elementi di prova certa circa l’esistenza di una societa’ di fatto tra tutti i resistenti (compresa la s.p.a. controllante),

 configurata altresi’ nel caso di specie la sussistenza del periculum in mora, ravvisabile non solo nei vincoli ipotecari gravanti sui beni dei resistenti (ed anche il fondo patrimoniale costituito dall’ex amministratore della societa’ fallita), ma soprattutto nell’eventualita’ che i resistenti, avendo gia' data prova di comportamenti spregiudicati nella gestione della societa’ controllante e nell’esercizio di attivita’ di direzione della controllata, possano, nelle more della causa di merito, sottrarsi alla garanzia del credito;

HA RITENUTO

  di autorizzare il Fallimento a procedere al sequestro conservativo sui beni mobili immobili e crediti sia dell’ex amministratore della societa’ sia dei soci ed amministratori della s.p.a. controllante;

  di rigettare invece la domanda nei confronti della s.p.a. controllante.

(a cura di Mario Battistella)

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Inserito il 13.11.2016