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CONDIZIONI PER L’APPLICABILITA’ DEL CRITERIO DEI NETTI PATRIMONIALI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 24.06.2016 n. 1688/2016

NEL CASO IN CUI

  la socia di srl, nell’ambito di un’azione sociale di responsabilita’ dalla stessa promossa nei confronti dell’ex amministratrice unica, ritenuta responsabile di svariate condotte di mala gestio asseritamente foriere di danno, invochi l’applicazione, ai fini della quantificazione del danno, del criterio dei c.d. netti patrimoniali

IL GIUDICE

  • rilevato che per la gran parte delle censure mosse nei confronti dell’amministratrice unica l’attrice non ha fornito adeguata prova;
  • considerato, altresi’, che nei casi in cui le doglianze attoree sono apparse sufficientemente circostanziate non vi e’ stata, tuttavia, prova del relativo danno;
  • rilevato che l’ex amministratrice aveva tempestivamente adottato le iniziative conseguenti al rilevamento della perdita del capitale sociale, dapprima ottenendo la ricapitalizzazione da parte dei soci e poi, al verificarsi di una successiva perdita, proponendo la messa in liquidazione della societa’, in pendenza di giudizio;
  • considerato che, una volta emersa la perdita del capitale sociale, l’attivita' d’impresa non risulta essere stata proseguita per lungo periodo;
  • considerato che i libri e le scritture contabili erano regolarmente tenute, non sussistendo difficolta’ nell’individuazione di eventuali operazioni fonti di danno;
  • rilevato che, in linea generale, il criterio dei c.d. netti patrimoniali e' applicabile, ai fini della quantificazione del danno, unicamente in ipotesi di prosecuzione per un tempo consistente dell’attivita’ di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, tale da generare un’insuperabile difficolta’ di ricostruzione ex post delle singole operazioni di carattere non conservativo a cui ricollegare un danno al netto dell’eventuale ricavo (Cass. s.u. 6.5.2015, n. 9100);
  • rilevato che al Giudice e’ consentito procedere, attraverso la valutazione equitativa, alla determinazione del danno solo ove sia impossibile o particolarmente difficoltoso provare il suo ammontare ed essendo invece escluso, fuori di questi casi, surrogare mediante equita’ la mancanza di prova dell’esistenza del danno

HA RITENUTO

  di rigettare le domande dell’attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali. 

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 17.11.2016