NULLITA' DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI SRL PER OMESSA CONVOCAZIONE DI UN SOCIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOCCOMBENZA VIRTUALE
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 20.05.2016, n. 1298/2016
NEL CASO IN CUI
il socio di una srl impugni per nullita’ ex art. 2479 ter cc le deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio, rinnovo delle cariche sociali e nomina di nuovo componente del cda, allegando il difetto assoluto di informazione per omesso invio dell’avviso di convocazione, altresi’ evidenziando l’inserimento a verbale di attestazioni false circa la presenza dell’intera compagine sociale;
IL GIUDICE
rilevato che il difetto di convocazione di uno o piu’ soci integra un’ipotesi di nullita’ della deliberazione assembleare, impugnabile nel termine di tre anni di cui all’art. 2379 comma 1 cc, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza ex art. 2479 ter comma 1 cc sollevata dalla societa’ convenuta;
rilevato che nel caso di specie la societa’ convenuta non ha fornito la prova, che le compete, della regolarita' della convocazione;
rilevato altresi’ che nelle more del giudizio le deliberazioni impugnate sono state riadottate a seguito di convocazione regolare, cosicche’, in applicazione analogica anche alle srl dell’art. 2379, comma 4, c.c., l’invalidita’ non puo’ essere pronunciata, essendo cessata la materia del contendere;
rilevato che comunque e’ necessario regolare le spese di lite in virtu’ del principio della soccombenza virtuale
HA RITENUTO
di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna della societa’ convenuta al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale.
(a cura di Sabrina Fattore)

Inserito il 21.11.2016
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