RECESSO DEL SOCIO E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PATTO LEONINO
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott.ssa L. Guzzo (Pres. rel. ed est.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 25.05.2016, n. 1366/2016
NEL CASO IN CUI
una spa, stipulato con i soci di una srl un contratto di investimento per effetto del quale sottoscriveva lʼaumento di capitale sociale deliberato dalla srl, abbia poi esercitato il diritto di recesso previsto dal contratto ed agito in via monitoria per recuperare il credito maturato nei confronti dei soci contraenti, trovando la opposizione di questi ultimi
IL GIUDICE
rilevato che il diritto di recesso esercitato dalla spa, cosi’ come previsto dal contratto di investimento, consisteva in una opzione put il cui esercizio obbligava gli altri soci contraenti a riacquistare la quota della socia receduta, a prescindere dalla inopponibilita’ della pattuizione alla societa’ partecipata;
rilevato che il diritto di recesso consentito in specifiche ipotesi previste dal contratto, con pattuizione diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cc, non implicava la assoluta e costante esclusione della socia dalle perdite della societa’, e non violava dunque il divieto di patto leonino di cui allʼart. 2265 cc contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti;
HA RITENUTO
di rigettare le opposizioni proposte, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Alessia De Pra)
Massime ulteriori:
IL RIPARTO DI MATERIE TRA SEZIONI DEL MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO NON INTEGRA QUESTIONE DI COMPETENZARECESSO DEL SOCIO E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PATTO LEONINO
Inserito il 24.11.2016
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