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I RAPPORTI MUTUALISTICI RIENTRANO TRA I RAPPORTI SOCIETARI. PERTANTO, LE CONTROVERSIE LORO INERENTI SOGGIACIONO ALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PRESENTE NELLO STATUTO.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 23/05/2016, n. 1330/2016
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott.ssa L. Guzzo; dott. L. Boccuni

NEL CASO IN CUI

una societa’ cooperativa, avente come scopo mutualistico l’assegnazione ai soci di abitazioni a costi vantaggiosi, abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di un socio, receduto dal contratto di prenotazione di un alloggio, per la restituzione di quanto da quest’ultimo versato a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell’alloggio,

IL GIUDICE

rilevato che nell’accordo di prenotazione non e’ previsto alcun diritto di recesso;

rilevato che lo stesso accordo di prenotazione prevede, quale unica modalita’ di svincolo del socio assegnatario dall’obbligo di acquisto, il recesso (o l’esclusione) dalla societa’;

rilevato che il diritto del socio recedente alla restituzione delle somme versate e’ espressamente subordinato al subentro di un nuovo socio assegnatario;

rilevata percio’ la sussistenza di un inscindibile collegamento tra la posizione di socio e quella di parte dell’accordo di prenotazione dell’alloggio, tale da ricondurre quest’ultimo nell’ambito dei rapporti societari;

rilevata la presenza nello statuto sociale di una clausola compromissoria,

HA RITENUTO

di accogliere l’opposizione proposta dalla societa’ cooperativa e revocare il decreto ingiuntivo precedentemente emesso a favore del socio.

(a cura di Stefano Brighenti)

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Inserito il 04.12.2016