AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORE E SOCIO DI SRL, PROVA DELL’INTENZIONALITA’ DELLE CONDOTTE E NESSO DI CAUSALITA’
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott. A.M. Marra
sent., 23.6.2016, n. 1682/2016
NEL CASO IN CUI
il creditore di una societa’ abbia agito nei confronti dell’amministratore ex art. 2476 comma 6 cc e nei confronti del socio ex art. 2476 comma 7 cc assumendo che i soci ed amministratori avevano ceduto a terzi le quote sociali e che successivamente il nuovo amministratore aveva trasferito la sede sociale a Roma, rendendola di fatto irreperibile al solo fine di pregiudicare il suo credito,
IL GIUDICE
rilevato che tali fatti non erano idonei a provocare di per se’ un danno al patrimonio della societa’ e che non era provato il pregiudizio del credito dell’attore e che non era riscontrabile neppure una generica responsabilita’ ex art. 2043 cc per mancanza del nesso di causalita’
HA RITENUTO
di rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Marco Toso)
Inserito il 23.12.2016
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