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AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI CREDITORI SOCIALI E DEL TERZO NELLA SRL

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 30.3.2016, n. 734/2016

NEL CASO IN CUI

  un creditore sociale promuova azione ex artt. 2394 e 2489 cc in via principale ed in via subordinata ex artt. 2476, comma 6, e 2489 cc nei confronti dell’amministratore e, successivamente, liquidatore della societa’ a responsabilita’ limitata debitrice al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni derivanti: a) dalla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale, asseritamente consistiti nell’acquisto, da parte del socio di maggioranza della societa’ debitrice, della totalita’ delle quote di altra societa’; b) dal preteso omesso recupero dei crediti vantati dalla societa’ debitrice

IL GIUDICE

  • ritenuto che l’art. 2394 cc, che prevede l’azione di responsabilita’ dei creditori sociali in materia di spa, trova applicazione, in via analogica, anche alle srl, non potendosi attribuire al silenzio del legislatore, nella relativa disciplina, valenza di esclusione di detto istituto;
  • considerato che l’art. 2394 cc, attinente all’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, presuppone l’insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei creditori sociali derivante dalla violazione di tali obblighi;
  • rilevato che non integra violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale l’avvenuto acquisto, da parte del socio di maggioranza della societa’ debitrice, della totalita’ delle partecipazioni di altra societa’;
  • considerato che l’attore non ha fornito adeguata prova dell’esistenza, in capo alla societa’ debitrice, di crediti non riscossi, sicche’ non risulta imputabile al convenuto alcun inadempimento al riguardo;
  • ritenuto che l’azione ex art. 2476, comma 6, cc, espressione del piu’ generale principio del neminem ledere, richiede l’allegazione e la prova del fatto che l’organo gestorio (e liquidatorio) abbia posto in essere condotte dolose o colpose che abbiano cagionato direttamente un danno alla sfera giuridica del terzo;
  • considerato che l’attore non ha allegato condotte gestorie tipicamente rilevanti nell’ambito di detta responsabilita’ per danno diretto, non rientrando in tale fattispecie la dichiarazione – comunque ritenuta non veritiera da parte attrice – resa nel corso di procedimento prefallimentare dal legale della societa’ debitrice dell’esistenza di crediti da riscuotere;

HA RITENUTO

  di rigettare le domande attoree, nulla disponendo sulle spese processuali stante la contumacia del convenuto. 

(a cura di Barbara Baessato) 

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Inserito il 13.01.2017