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RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE EX ART. 2476 CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. M. Farini (Pres. Rel.); dott. L. Guzzo; dott. G. Zanon
sent., 05.04.2016, n. 791/2016

NEL CASO IN CUI

  il socio di una srl agisca ex art. 2476 cc nei confronti di altro socio e del liquidatore, per aver essi concordemente alienato parte del patrimonio sociale a una societa’ facente capo al coniuge del socio convenuto, omettendo una verifica puntuale del valore dei beni

IL GIUDICE

  rilevato che

  - la vendita operata dal liquidatore avveniva a favore di un acquirente terzo e non nei confronti di una societa’ facente capo al coniuge del socio convenuto

  - la vendita del liquidatore veniva anticipata da un invito all’acquisto rivolto ai soci e da una perizia di stima del compendio

  - la vendita dell’intero compendio assecondava la celerita’ della liquidazione e avveniva a un prezzo conforme alla perizia, peraltro adeguato ai valori di mercato

  - solo in secondo tempo la societa’ del coniuge del socio convenuto aveva acquistato dal terzo il compendio liquidato, ma in parte e a un prezzo superiore

HA RITENUTO

  che il sub-acquisto di beni anteriormente liquidati, da parte di societa’ facente capo al coniuge di un socio, non e’ di per se’ indice di macchinazione intervenuta tra il socio e il liquidatore e preordinata a danneggiare la societa’ liquidata.

 

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 30.01.2017