RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE EX ART. 2476 CC
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott. M. Farini (Pres. Rel.); dott. L. Guzzo; dott. G. Zanon
sent., 05.04.2016, n. 791/2016
NEL CASO IN CUI
il socio di una srl agisca ex art. 2476 cc nei confronti di altro socio e del liquidatore, per aver essi concordemente alienato parte del patrimonio sociale a una societa’ facente capo al coniuge del socio convenuto, omettendo una verifica puntuale del valore dei beni
IL GIUDICE
rilevato che
- la vendita operata dal liquidatore avveniva a favore di un acquirente terzo e non nei confronti di una societa’ facente capo al coniuge del socio convenuto
- la vendita del liquidatore veniva anticipata da un invito all’acquisto rivolto ai soci e da una perizia di stima del compendio
- la vendita dell’intero compendio assecondava la celerita’ della liquidazione e avveniva a un prezzo conforme alla perizia, peraltro adeguato ai valori di mercato
- solo in secondo tempo la societa’ del coniuge del socio convenuto aveva acquistato dal terzo il compendio liquidato, ma in parte e a un prezzo superiore
HA RITENUTO
che il sub-acquisto di beni anteriormente liquidati, da parte di societa’ facente capo al coniuge di un socio, non e’ di per se’ indice di macchinazione intervenuta tra il socio e il liquidatore e preordinata a danneggiare la societa’ liquidata.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
LA PROVA A CARICO DEL SOCIO CHE AGISCE EX ART. 2476 CCRESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE EX ART. 2476 CC
Inserito il 30.01.2017
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