LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2352 CC DETERMINA LA ANNULLABILITA’ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. A. Marra (Pres.); dott. G. Zanon (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 23.03.2016, n. 657/2016
NEL CASO IN CUI
in presenza di un diritto di usufrutto sulle azioni sia stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di una spa da una assemblea costituita con la presenza dell’intero capitale sociale rappresentato dai soci, titolari delle azioni, ma in assenza dell’usufruttuario
IL GIUDICE
considerato che l’articolo 2352 cc dispone che nel caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto spetti all’usufruttuario e che l’atto costituivo di usufrutto non prevede alcuna convenzione contraria;
considerato che la clausola statutaria che richiede il preventivo consenso dei soci per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati non comporta di per se' che l’assemblea potesse ritenersi validamente costituita;
HA RITENUTO
che la delibera sia stata assunta invalidamente, annullandola in accoglimento dell’impugnazione promossa dall’usufruttuario.
(a cura di Elena Dalla Costa)

Inserito il 30.01.2017
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