DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA’ NELLE AZIONI DI RESPONSABILITA’ EX ARTT. 2394 e 2395 CC, NONCHE’ EX ART. 2476 CC
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. M. Farini (Pres.); dott. A.M. Marra; dott. L. Boccuni (Rel.)
22.02.2016 n. 11361/2015 R.G.
NEL CASO IN CUI
sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo richiesto ante causam da due soggetti, uno quale socio di una spa, nei confronti della societa’, degli amministratori e degli altri soci preannunciando l’azione di responsabilita’ ex artt. 2394, 2395 e 2043 cc, ed entrambi quali soci di una srl, nei confronti della societa’, degli amministrazioni e degli altri soci preannunciando l’azione di responsabilita’ ex art. 2476 cc
IL GIUDICE
ritenuto il difetto di legittimazione passiva della spa in relazione alle domande cautelari strumentali all’esercizio delle azioni di responsabilita’ ex artt. 2394 e 2395 cc, essendo azioni volte a far valere un credito risarcitorio solo nei confronti dell’organo gestorio della stessa;
ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris in relazione alla prospettata azione ex art. 2395 cc, posto che comportamenti di asserita mala gestio degli amministratori non potrebbero aver causato ai soci reclamanti un danno diretto ma solo indiretto;
ritenuto altresi’ il difetto di legittimazione passiva della srl in relazione alle domande cautelari strumentali all’esercizio dell’azione di responsabilita’ ex art. 2476 cc, essendo in tale fattispecie la societa’, e non i soci, il soggetto potenzialmente leso dalla condotta illecita degli amministratori (e il solo legittimato a pretendere il conseguente risarcimento del danno)
HA RITENUTO
di rigettare il reclamo, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
(a cura di Sabrina Fattore)

Inserito il 30.01.2017
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