SEQUESTRO CONSERVATIVO NELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI EX AMMINISTRATORI E ONERE DELLA PROVA DEL FUMUS BONI IURIS
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA18.05.2016 n. 10180-1/2015 R.G.
dott. A. M. Marra
NEL CASO IN CUI
una spa, socia di una srl in liquidazione, abbia agito con giudizio ordinario nei confronti di due ex amministratori della srl in liquidazione, addebitando loro la predisposizione di bilanci sulla base di dati contabili artefatti, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno - previo accertamento in via incidentale della invalidita' della delibera di approvazione dei bilanci - per essersi determinata, sulla base dei predetti bilanci, a sottoscrivere gli aumenti di capitale e a ripianare le perdite della societa', nonche' a rinunciare a parte del proprio credito, ed abbia proposto ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 cpc nei confronti di uno dei predetti soci
IL GIUDICE
rilevato che la societa' attrice sosteneva di essere all'oscuro delle vicende societarie ma cio' risultava inverosimile posto che il consiglio di amministrazione, di cui facevano parte gli amministratori convenuti era, al tempo della redazione dei bilanci, presieduto da un soggetto tuttora socio al 50% e già legale rappresentante dell'attrice (a sua volta unica socia della societa' in liquidazione, dei cui bilanci si tratta);
rilevato che, in particolare, l'allora presidente del consiglio di amministrazione era a conoscenza di precedenti impugnative di bilancio proposte da terzi che rivelavano una condizione critica della societa' e della sua contabilita';
rilevato, altresi', che la perizia di parte prodotta non era idonea a comprovare gli artifizi allegati, il cui accertamento imponeva approfondimenti di carattere tecnico - contabile non compatibili con la cognizione cautelare
HA RITENUTO
insussistente il requisito del fumus boni juris e conseguentemente rigettato il ricorso ex art. 671 cpc.
(a cura di Patrizia Giannetta)
Inserito il 17.02.2017
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