Menu
Novità:

Indici

AZIONI DELLA BANCA A GARANZIA DI UNA LINEA DI CREDITO GIA’ ESISTENTE: PER LA TUTELA D’URGENZA MANCA IL FUMUS DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni
17.03.2016 n. 9744/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

  a garanzia dell’apertura di credito in c/c erogata a una snc, il socio abbia dato in pegno obbligazioni bancarie per un valore pari all’affidamento concesso alla societa’ e poi, venuti a scadenza i titoli, abbia vincolato azioni e obbligazioni convertibili, sempre emesse dall’istituto di credito finanziatore, limitando in pendenza di rapporto l’importo del pegno in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento e sottoscrivendo nel contempo atti di ritenzione e compensazione su altri titoli presenti nel proprio portafoglio (sempre azioni e obbligazioni, anche convertibili, della banca), per addivenire nel prosieguo alla vendita ad altra societa’, da lui stesso amministrata, delle azioni sottoposte a pegno; e infine, dopo il forte deprezzamento delle azioni e gli esiti allarmanti delle ispezioni di Banca d’Italia, abbia scelto, insieme alle suddette societa’, di convenire in giudizio, in via d’urgenza, la banca per inibirle la richiesta di rientro dall’esposizione debitoria (saldi passivi, oneri, interessi) e la segnalazione in Centrale Rischi, adducendo l’invalidita’ del finanziamento e, prima ancora, l’invalidita’ delle operazioni di acquisto e vendita dei titoli, ritenute tutte collegate all’erogazione del credito alla snc e concluse dalla banca nella piena consapevolezza del valore irrisorio delle azioni

IL GIUDICE 

  rilevato che le azioni erano state acquistate in epoche successive rispetto alla concessione del finanziamento alla snc;

  rilevato, inoltre, che la vendita di tale azioni ad altra societa’ era avvenuta col consenso della banca e in assenza di nuovi patti di ritenzione e compensazione a garanzia del finanziamento erogato alla snc;

  rilevata, da ultimo, la contraddittorieta’ delle affermazioni dei ricorrenti, i quali da un lato hanno sostenuto la banca avesse imposto l’acquisto di azioni proprie al fine di mantenere la linea di credito erogata alla snc, e dall’altro lato hanno allegato il valore inconsistente dei titoli fin dal loro acquisto avvalorando percio’ la tesi contraria, dato che la banca non poteva essere interessata a far acquistare e sottoporre a garanzia titoli del tutto incongrui rispetto al finanziamento accordato 

HA RITENUTO

  insussistente il collegamento negoziale fra le varie operazioni di finanziamento, compravendita azioni, ritenzione e compensazione titoli, e dunque insussistente il fumus della cautela d’urgenza richiesta.

                                                                                                                  (a cura di Elisa Cendron)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 20.02.2017