VALORE DEL TITOLO DI CREDITO QUALE PROMESSA DI PAGAMENTO EX ART. 1988 CC
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa G. Zanon (Rel.); dott. L. Boccuni
sent.,07.06.2016, n.1461/2016
NEL CASO IN CUI
sia stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno postale risultato impagato, volto a regolare in forza di un accordo inter partes i rapporti sociali tra due ex soci di una srl
IL GIUDICE
rilevato che nei rapporti tra traente e prenditore l’assegno (postale o bancario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato una promessa di pagamento e comporta una presunzione iuris tantum ex art. 1988 cc dell’esistenza del rapporto sottostante;
rilevato che l’opponente non ha fornito alcun elemento di prova del vizio del consenso per dolo e/o errore e quindi dell’annullabilita' dell’accordo inter partes, su cui ha fondato l’opposizione;
che di contro nel corso del giudizio non e' stata contestata ne’ l’emissione dell’assegno ne’ la sussistenza del suddetto accordo, al quale l’opponente ha dato peraltro parziale esecuzione a suo esclusivo vantaggio;
HA RITENUTO
di rigettare l’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
(a cura di Sabrina Fattore)
Inserito il 02.03.2017
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