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VALORE DEL TITOLO DI CREDITO QUALE PROMESSA DI PAGAMENTO EX ART. 1988 CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa G. Zanon (Rel.); dott. L. Boccuni
sent.,07.06.2016, n.1461/2016

NEL CASO IN CUI

  sia stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno postale risultato impagato, volto a regolare in forza di un accordo inter partes i rapporti sociali tra due ex soci di una srl

IL GIUDICE

  rilevato che nei rapporti tra traente e prenditore l’assegno (postale o bancario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato una promessa di pagamento e comporta una presunzione iuris tantum ex art. 1988 cc dell’esistenza del rapporto sottostante;

  rilevato che l’opponente non ha fornito alcun elemento di prova del vizio del consenso per dolo e/o errore e quindi dell’annullabilita' dell’accordo inter partes, su cui ha fondato l’opposizione;

  che di contro nel corso del giudizio non e' stata contestata ne’ l’emissione dell’assegno ne’ la sussistenza del suddetto accordo, al quale l’opponente ha dato peraltro parziale esecuzione a suo esclusivo vantaggio;

HA RITENUTO

  di rigettare l’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

                                                                                                  (a cura di Sabrina Fattore)

 

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Inserito il 02.03.2017