SEQUESTRO CONSERVATIVO E OBBLIGAZIONI SOLIDALI: SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA
dott. L. Boccuni
04.05.2016 n. 10454/2015 RG
NEL CASO IN CUI
sia stato proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti dell’ex amministratore unico e degli ex sindaci della societa’ fallita, e questi abbiano eccepito la insussistenza del periculum in mora in considerazione della complessiva consistenza dei loro patrimoni
IL GIUDICE
rilevato che l’adempimento dell’obbligazione solidale e’ garantito dal patrimonio di ciascun condebitore ai sensi dell’art. 2740 cc, trattandosi di obbligazione comprensiva di tanti rapporti quanti sono i soggetti obbligati per l’intero;
rilevato che di conseguenza il creditore e’ libero di agire nei confronti di ciascun condebitore senza dover considerare anche le condizioni patrimoniali degli altri;
rilevato che la diversa soluzione si risolverebbe in uno svantaggio per il creditore di debitori solidali rispetto al creditore di un singolo debitore;
rilevato infine che la gravita’ delle condotte poste in essere dai resistenti, e il notevole ammontare del credito risarcitorio azionato dal curatore, potevano far ritenere che nelle more del giudizio di merito ciascuno di essi avrebbe potuto compiere atti dispositivi del proprio incapiente patrimonio
HA RITENUTO
di concedere la misura cautelare richiesta.
(a cura di Alessia De Pra)
Massime ulteriori:
SEQUESTRO CONSERVATIVO E OBBLIGAZIONI SOLIDALI: SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORAPRESCRIZIONE IN MATERIA DI AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI CREDITORI SOCIALI
INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN MATERIA DI AZIONE DI RESPONSABILITA’
Inserito il 08.03.2017
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