LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DELL’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO SOCIALE
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa A.M. Marra
14.06.2016 R.G. 6135/2013
NEL CASO IN CUI
il curatore fallimentare abbia promosso azione di responsabilita' nei confronti dell’amministratore di una srl per gravi inadempienze commesse in seguito allo scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2476, 2486 e 2394 cc, nonche' nei confronti dell’amministratore di altra societa' avente posizione di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 cc.
IL GIUDICE
considerato che l’esercizio dell’attivita' ordinaria di impresa nonostante lo scioglimento della societa' per perdita del capitale sociale e in assenza di ripianamento delle perdite integra violazione del dovere di gestire ai soli fini della conservazione dell’integrita' del patrimonio sociale, come pure l’omessa custodia della merce giacente in magazzino, con la conseguente responsabilita' risarcitoria ex artt. 2485 e 2486 cc;
considerato che, nel caso in cui sussista tra la societa' fallita ed una societa' terza controllante un rapporto di direzione e coordinamento, la mancata allegazione e prova di direttive e/o specifici atti abusivi e lesivi di quest’ultima non consente di configurare responsabilita' ex art. 2497 cc, non essendo sufficiente la sola sussistenza di detto rapporto, in se' legittimo
HA RITENUTO
- di accogliere la domanda del curatore nei confronti dell’amministratore della srl, con condanna dello stesso al risarcimento del danno;
- di rigettare la domanda del curatore nei confronti dell’amministratore della societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento.
(a cura di Elena Dalla Costa)

Inserito il 13.03.2017
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