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NULLITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO (ART. 2423, COMMA 2, CC)

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 15.06.2016, n. 1583/2016

NEL CASO IN CUI

  il socio dissenziente abbia impugnato la delibera di approvazione del bilancio lamentando la mancata appostazione di un suo credito da finanziamento a favore della societa’

IL GIUDICE

  rilevato che il credito del socio e la sua mancata appostazione erano documentalmente provati;

  rilevata la conseguente non corrispondenza tra risultato effettivo dell’esercizio e risultato indicato dal bilancio;

  rilevato che il bilancio violava quindi l’art. 2423, comma 2, cc, con conseguente nullita’ della delibera impugnata per illiceita’ dell’oggetto;    

HA RITENUTO

  di dichiarare la nullita’ della delibera.

 

                                                                          (a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 07.04.2017