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IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L.Guzzo (Pres. e Rel.), dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 15.09.2016, n. 2520/2016

NEL CASO IN CUI

  una spa consorziata convenga in giudizio una societa’ consortile a responsabilita’ limitata, ora in liquidazione e concordato preventivo, all’epoca costituita dall’attrice e da altre due spa, per l’esecuzione di un contratto pubblico d’appalto, al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2479 ter e 2377, comma 5, n.1, cc, in via principale, la declaratoria di nullita’ della delibera di approvazione del bilancio per omessa imputazione di rilevanti costi d’esercizio e, in via subordinata, di annullamento della stessa per essere stata assunta con il voto determinante di un soggetto non legittimato, giacche’ sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, prevista statutariamente quale causa di esclusione “automatica” del socio

IL GIUDICE

  rilevato in via preliminare che l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in ragione della convenzione di arbitrato, e' stata tardivamente proposta da parte convenuta, oltre il termine di decadenza di cui all’art. 819 ter cpc;

  rilevato che la sussistenza dei costi d’esercizio, asseritamente non imputati in bilancio, non e' stata in alcun modo comprovata in giudizio;

  rilevato, con riguardo alle cause convenzionali di esclusione del socio, di cui all’art. 2473 bis cc, che le modalita' operative dell’esclusione, in assenza di  previsione normativa, debbono o possono essere contemplate nello statuto sociale;

  rilevato che nel caso di specie, pur trattandosi di cause di esclusione “automatica” del socio, operanti al  verificarsi di determinati fatti oggettivi, era necessaria, ai fini della produzione degli effetti, una determinazione accertativa/ricognitiva dell’esclusione da parte del competente organo sociale, con successiva comunicazione della stessa al socio escluso,  entrambe non intervenute alla data della delibera impugnata;

HA RITENUTO

  di rigettare le domande della societa’ attrice, con condanna alle spese di lite.

                                                                                                        (a cura di avv. Sabrina Fattore) 

 

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Inserito il 15.05.2017