IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA BANCA CONSERVA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ANCHE IN IPOTESI DI PROROGHE DEL TERMINE DELLA PROCEDURA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Guzzo (Rel.)
21.04.2016 n. 2511/2016 R.G.
NEL CASO IN CUI
l’ex componente dell’organo gestorio di una banca in amministrazione straordinaria abbia reclamato il provvedimento cautelare concesso a tutela del credito vantato dalla banca medesima per il danno ad essa cagionato con condotte omissive e colpevoli, e cio’ abbia fatto sostenendo il difetto di legittimazione in capo al commissario straordinario in regime di proroga a norma dell’art. 70, comma 6, Tub, applicabile all’epoca dei fatti,
IL GIUDICE
rilevato che la disposizione dell’art. 70, comma 6, Tub, frattanto abrogata, consente a Banca d’Italia di autorizzare proroghe per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura, senza limitare i poteri del commissario straordinario per questa fase;
che, anzi, ai sensi dell’art. 72, commi 1 e 3, Tub, il commissario straordinario esercita tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca, a partire dal proprio insediamento e fino al passaggio di consegne agli organi subentranti;
che, in base all’art. 70, comma 2, Tub, il provvedimento di amministrazione straordinaria determina la sospensione delle funzioni dell’assemblea sociale;
che, con specifico riferimento all’azione di responsabilita’ contro i membri dei disciolti organi amministrativi, l’art. 72, comma 5, Tub riconosce la legittimazione attiva in capo al commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione di Banca d’Italia;
che la predetta disposizione non prevede discipline differenti se il termine della procedura subisce proroghe;
HA RITENUTO
di respingere il reclamo riconoscendo, ai fini di una tutela cautelare prodromica all’azione di responsabilità contro gli ex organi gestori della banca amministrata, la legittimazione attiva in capo al commissario straordinario in regime di proroga.
(a cura di Elisa Cendron)

Massime ulteriori:
INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO INCIDENTALE PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO FISSATO DALL’ART. 669-TERDECIES CPC
Inserito il 25.05.2017
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