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INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO INCIDENTALE PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO FISSATO DALL’ART. 669-TERDECIES CPC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATE-RIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Guzzo (Rel.)
21.04.2016 n. 2511/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

  la banca abbia svolto reclamo incidentale in relazione ai profili di danno disattesi dal primo giudice

IL GIUDICE 

  rilevato che la disciplina del rito cautelare non prevede espressamente la possibilita’ di proporre reclami incidentali;

  che non possono applicarsi, in via analogica, le norme dettate per le impugnazioni nel processo di cognizione (artt. 333 e 335 cpc), atteso che esse riguardano provvedimenti suscettibili di acquisire autorita’ di cosa giudicata (diversa dal c.d. giudicato cautelare);

  che, dunque, qualsivoglia censura rispetto al contenuto di un provvedimento cautelare deve essere svolta nel rispetto dell’unico termine previsto dall’art. 669-terdecies cpc per la proposizione di reclamo; 

HA RITENUTO

  di dichiarare inammissibile il reclamo incidentale perché proposto oltre il termine di cui all’art. 669-terdecies cpc.

                                                                                                            (a cura di Elisa Cendron)






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Inserito il 25.05.2017