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CONFLITTO DI INTERESSI E AZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 2476 CC NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI SRL

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 26.07.2016, n. 1952/2016

NEL CASO IN CUI

  il socio di srl proponga nei confronti degli amministratori azione di responsabilita’ ai sensi dell’art. 2476 cc, anticipata da ricorso per la revoca dei medesimi dalla carica ai sensi del comma 3 dell’art. cit. ed il socio attore assuma la responsabilita’ dei convenuti: a) per avere gli stessi stipulato a favore di due dei tre amministratori dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, all’insaputa dell’assemblea e dell’organo di controllo; b) per non aver convocato il revisore contabile della societa' alle adunanze del CdA; c) per aver violato il diritto del socio medesimo all’accesso alla documentazione della societa’         

IL GIUDICE

  rilevato che a seguito del ricorso ante causam promosso dal socio ex art. 2476, comma 3, cc era gia’ stata disposta la revoca degli amministratori in carica sulla considerazione che l’assunzione quali dipendenti di due dei tre amministratori risultava del tutto ingiustificata ed espressione di un evidente conflitto di interessi;

  rilevato che all’esito dello svolgimento del giudizio di merito gli amministratori convenuti non hanno allegato e provato circostanze idonee a giustificare le predette assunzioni;

  rilevato che le stesse sono indice di una spiccata propensione a considerare la societa’ come cosa propria e di assenza di remore nell’accollare alla societa’ medesima oneri gravosi, quali quelli derivanti da contratti di lavoro a tempo indeterminato;

  rilevato che l’assemblea aveva deliberato un compenso agli amministratori;

  rilevata la responsabilita’ solidale dell’amministratore non assunto dalla societa’, risultando comprovata la sua partecipazione al CdA ed il suo voto favorevole all’assunzione degli altri due amministratori;

  rilevato che il danno risarcibile non puo’ che essere quello gia’ realizzatosi e deve essere liquidato in via equitativa, poiche’ la determinazione del quantum risulta difficile da provare nel suo preciso ammontare, adottando quale parametro la retribuzione lorda;

  rilevato, quanto ai restanti addebiti esposti in citazione (omessa convocazione del revisore contabile della societa' alle adunanze del CdA; violazione del diritto del socio all’accesso alla documentazione della societa’), che essi non appaiono produttivi di danni economici per la societa’ e comunque non risultano allegati e provati in corso di causa;

  rilevato in ogni caso che i predetti ulteriori addebiti risultano assorbiti dalla stipula dei contratti di lavoro dipendente, sufficientemente grave da sola a fondare la revoca dalla carica;

HA RITENUTO

  di confermare la revoca degli amministratori;

  di condannare i medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della societa’ e la rifusione delle spese legali in favore del socio attore e della societa’, costituita in giudizio in persona del curatore speciale.

 (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 08.06.2017