Menu
Novità:

Indici

ANNULLABILITA' DELIBERA ASSEMBLEARE PER ERRORE DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1429 N. 4 CC OBBLIGATORIETA' EFFETTUAZIONE FINANZIAMENTO SOCI

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 26.05.2016, n. 1369/2016

 

NEL CASO IN CUI

  il socio abbia impugnato, chiedendone l’annullamento per errore di diritto ai sensi dell’art. 1429, n. 4 cc, una delibera assembleare contenente una pattuizione, in base alla quale egli aveva accettato di ricevere un rimborso di un precedente finanziamento in importo inferiore, sull’erronea convinzione che tale finanziamento fosse obbligatorio e che il criterio di calcolo della somma da restituire fosse corretto (in sintesi: veniva operata la compensazione tra il credito restitutorio per un primo finanziamento effettuato dal socio e un secondo finanziamento deliberato dall’assemblea, ma a cui il socio non aveva aderito) e abbia chiesto, in subordine, la condanna della societa' a pagare l’indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi del 2041 cc;

IL GIUDICE

  ritenuto di dover verificare se, nel caso di specie, il socio fosse incorso nell’errore allegato di ritenere obbligatorio il finanziamento oggetto di compensazione e che, in ragione di tale convinzione, si fosse determinato ad accettare l’accordo impugnato;

  rilevato che l’antefatto dell’accordo – in tesi affetto da errore – conduceva ad escludere che parte attrice si fosse determinata all’accordo contestato nella erronea convinzione del carattere obbligatorio del finanziamento;

  osservato che la formulazione delle delibere non era tale da ingenerare la convinzione che i versamenti fossero obbligatori, posto che il deliberato aveva chiaramente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento;

  precisato che la delibera consistente in una richiesta di finanziamento non implica una risposta necessariamente positiva da parte del socio;

  ritenuta parimenti infondata la domanda di arricchimento senza causa, poiche' la compensazione tra il credito restitutorio del primo finanziamento ed il secondo finanziamento si giustificava in ragione delle perdite accumulate dalla societa', sicche’ non era configurabile un arricchimento ingiustificato della societa' e un depauperamento del socio;

HA RITENUTO

  di rigettare le domande attoree.

(a cura di Renato Pastorelli)

 

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Assemblea-deliberazione-voto e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 14.06.2017