AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEL LIQUIDATORE E PROVA DEGLI ILLECITI
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni; dott. A.M.Marra (Rel.)
sent., 29.9.2016, n. 2680/2016
NEL CASO IN CUI
un creditore sociale abbia agito ai sensi degli articoli 2495 e 2043 cc nei confronti del liquidatore di una societa’ che abbia dato corso all’approvazione del bilancio finale di liquidazione e conseguente cancellazione ed estinzione della societa’ senza cercare di reperire finanziamenti onde provvedere al pagamento di un debito accertato giudizialmente e distribuendo il ricavato della liquidazione agli altri creditori senza considerare tale debito con violazione della par condicio creditorum
IL GIUDICE
rilevato che non vi era prova dell’inerzia del liquidatore nel reperire i fondi per pagare il credito di cui sopra e che l’avvenuto pagamento di altri crediti in sede di bilancio finale di liquidazione era addebito mosso soltanto in sede di comparsa conclusionale
HA RITENUTO
di respingere la domanda perché non provata la negligenza del liquidatore e perche’ l’addebito relativo alla pretesa violazione della par condicio creditorum era stato tardivamente introdotto in giudizio.
(a cura di Marco Toso)

Inserito il 19.06.2017
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