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COLLEGAMENTO NEGOZIALE E LIMITI ALLA STIPULA IN FAVORE DI TERZO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 27.06.2016, n. 1710

NEL CASO IN CUI

  una srl abbia agito per il risarcimento del danno contro un’altra societa', allegando che quest’ultima non ha adempiuto agli obblighi di acquisto di quote societarie e di successivo finanziamento della prima, contenuti in un preliminare stipulato tra la convenuta ed un socio dell’attrice e qualificato come contratto a favore di terzo,

IL GIUDICE

  rilevato che le promesse di acquisto e di finanziamento contenute nel preliminare erano sottoposte a condizione sospensiva, poi definitivamente non avveratasi, in base ad altri accordi intercorsi, nel medesimo periodo, sia tra le parti in causa che tra i rispettivi rappresentanti legali; rilevato altresi’ che le circostanze dedotte in condizione costituivano interesse essenziale della promittente cessionaria per la stipulazione in favore dell’attrice

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda risarcitoria perche’

  a. piu’ contratti devono ritenersi collegati, e percio’ tra loro interdipendenti, quando siano stipulati tra le stesse persone fisiche contestualmente e/o in successione cronologica e presentino richiami l’uno alle clausole degli altri;

  b. la stipulazione in favore di un terzo e’ valida soltanto qualora lo stipulante vi abbia interesse.

 

(a cura di Julien Mileschi)

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Inserito il 29.06.2017