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NESSUNA TUTELA D’URGENZA IN IPOTESI DI OPERAZIONI BACIATE SENZA PERICULUM IN MORA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
31.03.2017 n. 10770/2016 R.G.
dott. L. Boccuni

NEL CASO IN CUI

  un fideiussore di societa’ successivamente dichiarata fallita chieda la concessione di tutela cautelare atipica tesa ad inibire alla banca creditrice di chiedere il rientro delle esposizioni garantite e ad ordinare alla stessa la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, sul presupposto della sussistenza di plurimi vizi della fideiussione e dei negozi collegati di acquisto di obbligazioni della banca e di costituzione delle stesse in pegno, finalizzati ad ottenere il rinnovo degli affidamenti concessi alla societa’

IL GIUDICE

  rilevato che il rimedio d’urgenza previsto dall’art. 700 cpc puo’ essere concesso solo ove sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest’ultimo da intendersi in termini di imminenza e irreparabilita’ del danno che si intende e sia possibile scongiurare con la richiesta cautelare

HA RITENUTO

  di respingere la tutela cautelare invocata perche’ non sorretta da idoneo periculum in mora, posto che

  • la segnalazione a sofferenza del debito presso la Centrale Rischi era avvenuta, con riferimento al fideiussore, con indicazione della contestazione, che evidenzia come il mancato rientro sia dovuto, non a valutazione negativa dell’affidabilita’ del cliente, ma alla contestazione del credito della banca;

  • non ricorrevano iniziative della banca tali da far ritenere imminente la pretesa di pagamento del saldo negativo dei rapporti bancari oggetto di lite.

                                                                                                              (a cura di Luca Vedovato)

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Inserito il 05.07.2017